Il punto di intersezione tra il piano della storia e quello della dogmatica giuridica si concreta nell’utilizzo di concetti che, attraverso la categoria giuridica della tradizione, risultano impiegati in funzione di un dato sistema di diritto positivo. In questa prospettiva, l’utilizzo della categoria giuridica della tradizione sortisce un duplice effetto: in senso negativo, costituisce un limite per la scienza giuridica; in senso positivo, comporta che ogni ricerca metta capo, di necessità, a una costruzione tipologica dell’oggetto di studio. Il lavoro si propone di confutare l’idea che il significato giuridico della tradizione possa essere ricavato assumendo a prospettiva di indagine l’evoluzione che l’oggetto di ricerca compie dal punto di vista della storia delle idee e anche della storia sociale: la tradizione si configura solo come una categoria del diritto e non già come un concetto giuridico. Sul piano del diritto positivo, la questione dell’assunzione dell’elemento storico entro l’ordinamento giuridico vigente impone che la definizione dei concetti sia condotta alla luce dei principi di struttura dello Stato: questi, in ragione dell’operatività del principio di imputazione normativa, segnano il limite estremo all’assunzione nel nuovo ordine giuridico di ciò che si è sedimentato nel tempo, ergendosi a parametro di legittimità delle interpretazioni rese. Da questo punto di vista, l’indagine è condotta in riferimento all’esperienza costituzionale tedesca, spagnola e italiana, mentre l’ultima parte del libro è dedicata al problema delle “tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri” dell’Unione europea.